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Interventi del ministero del lavoro in materia di sicurezza sul lavoro

Ministero del lavoro, Interpelli 24 ottobre 2013 n. 8, 24 ottobre 2013 n. 11.

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, ha recentemente fornito alcune precisazioni.
Nel caso di assunzioni successive dello stesso lavoratore, qualora questi sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio, nel corso del periodo di validità della visita preventiva periodica di cui all’art. 41, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e comunque, per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente. In particolare, il Ministero osserva che il citato articolo prevede una visita medica preventiva con l’obiettivo di “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”. Il successivo comma prevede una “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica” la cui periodicità, “qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno”. Pertanto, nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad un’interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non vi è necessità di una nuova visita preventiva.
Il Ministero ha altresì precisato che la formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 37, c.2, del DLgs 81/2008, prescinde dall’appartenenza dell’azienda ad uno specifico settore Ateco. Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità con le quali deve essere erogata la formazione nonché l’aggiornamento dei lavoratori ai sensi del T.U. sicurezza. A detto accordo ha fatto seguito quello del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative, secondo cui la classificazione dei lavoratori a cui erogare la formazione può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto risulta nella valutazione dei rischi. Ne consegue che la formazione deve essere tarata sull’effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.

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