I conti di mastro rientrano sicuramente tra le scritture obbligatorie delle imprese, come previsto dall’art. 2214 c.c., e non sono soggetti a bollatura. Appare sorprendente, quindi, l’affermazione della Cassazione nella sentenza 2250/03, relativamente a «schede contabili obbligatorie» che «non erano sottoscritte», specificando inoltre che «la loro mancata sottoscrizione non costituisce una mera irregolarità formale». Fino ad ora, non era mai esistita una disposizione che obbligava l’imprenditore alla sottoscrizione delle schede di mastro e, pertanto, risulta non comprensibile l’affermazione della Corte, secondo la quale «la loro mancata sottoscrizione equivale ad una loro inesistenza giuridica, in particolare a questi effetti specifici dell’attendibilità delle scritturazioni, e perciò dell’ammissibilità del ricorso all’accertamento induttivo».
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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