La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 31 Maggio 2001 contiene una serie di osservazioni e precisazioni importanti in merito all’applicazione dell’istituto dell’interpello. In particolare si ritiene che non è l’operazione economica in sé a dover essere preventiva rispetto all’interpello quanto, piuttosto, il comportamento a rilevanza tributaria che consegue alla stessa; cosicché la richiesta di parere potrà anche riguardare affari e contratti civilisticamente già stipulati, dei quali però si richieda il corretto trattamento tributario.
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