Alcuni aspetti relativi al diritto d’interpello messo a punto in base alle disposizioni dello Statuto del Contribuente (Legge 212 del 2000) meritano alcune riflessioni. In primo luogo desta perplessità la scelta di limitare la possibilità di formulazione dell’istanza soltanto in via preventiva. Una limitazione del genere avrebbe avuto ragione d’essere nel caso in cui tanto la risposta dell’ufficio all’istanza presentata quanto l’eventuale formazione del silenzio-assenso avessero carattere di definitività mentre, in realtà, l’Amministrazione ha sempre la possibilità di mutare l’orientamento precedentemente espresso. Ed è proprio questa sorta di “precarietà” un altro degli aspetti che penalizza ulteriormente il contribuente nel ricorso all’istituto in parola.
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