La Ctp di Milano ha sentenziato che i pareri resi dall’amministrazione finanziaria in risposta alle istanze di interpello non sono impugnabili dinanzi al giudice tributario. Tali atti hanno natura meramente interpretativa e non decisoria. Pertanto non possono essere inclusi tra i proveddimenti elencati dall’art. 19 del DLgs 546/1992.


