Una nota del Ministero del Lavoro del 6 novembre scorso è ritornata ad affrontare i problemi che sorgono nei rapporti tra società fornitrice e azienda utilizzatrice nel lavoro interinale, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro straordinario effettuato dal lavoratore temporaneo presso l’impresa utilizzatrice e di cui non sia ancora a conoscenza l’impresa fornitrice. L’articolo 5-bis dell’Rdl n. 692/1923 prevede che nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa entro 24 ore dall’inizio di tali prestazioni, il Servizio ispettivo della Direzione provinciale del Lavoro. Nel lavoro interinale il datore di lavoro, nei confronti del prestatore, corrisponde in generale con la società fornitrice, ci si chiede se quest’ultima in caso di omissione o ritardo della predetta comunicazione possa essere sanzionata per violazione dell’articolo in parola. Secondo il Ministero tra gli obblighi cui è tenuto il soggetto responsabile della tutela della sicurezza (l’impresa utilizzatrice), vi è anche quello relativo al contenimento dell’orario di lavoro e alle conseguenti comunicazioni agli organi di vigilanza in caso di superamento di determinati limiti.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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