I ricavi finanziari sono ammessi in deduzione fino a “concorrenza” dell’ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti (artt. 75 e 63, comma 3, D.P.R. n. 917/1986).
Il computo dell’esatto ammontare degli interessi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984, deve essere eseguito includendo anche le obbligazioni ricevute dalle imprese italiane, in via obbligatoria, a titolo di “indennizzo dei beni perduti all’estero” in conseguenza di trattati o di confische ed espropriazioni subite in Paesi stranieri.
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