Nel ricorso per Cassazione tutti i requisiti di forma sono previsti a pena di inammissibilità e rilevabili d’ufficio. Pertanto, il ricorso del contribuente, proposto e notificato nei confronti dell’ufficio finanziario periferico che ha emesso l’atto impugnato anziché nei confronti del ministero delle finanze (con notifica presso l’avvocatura generale dello stato), è da ritenersi inammissibile. Né il vizio può ritenersi sanabile dall’eventuale costituzione in giudizio dell’amministrazione finanziaria. Lo ha precisato la Corte di cassazione nella sentenza n. 217 del 10 gennaio 2002.


