L’Inps, con messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, segnala il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.
Tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 – F24EP (con anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto), che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Questo in base a quanto previsto dall’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 supplemento Ordinario n. 85.
Rimane invece confermato, per i datori di lavoro Uniemens, il termine per la denuncia contributiva alla fine del mese.
Le aziende che, per il mese di luglio, sono autorizzate al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto. Gli interessi di differimento invece, si legge nel messaggio, decorrono dal termine differito, e cioè il 20 agosto.


