Il comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, ha previsto che a decorrere dal 2013, l’Istituto debba rilasciare il CUD, di norma, attraverso il canale telematico.
Per assolvere all’obbligo di trasmissione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) nei termini previsti dalla legge, l’Istituto ha reso disponibile il CUD in modalità telematica.
Nella Circolare dell’Inps n.45 del 28 marzo 2014 vengono illustrate le modalità attuative relative al rilascio della certificazione in oggetto.
Il modello e’ disponibile nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale www.inps.it e può essere visualizzato e stampato dall’utente, previa identificazione tramite PIN. Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD viene comunque recapitato alla casella PEC corrispondente.
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