In base alla circolare n. 97 del 4 giugno 2003 dell’Inps, anche il personale della scuola, titolare di un contratto a tempo determinato, che si dimetta volontariamente dal servizio prima della scadenza prevista dal contratto medesimo, ha diritto a percepire, l’indennità ordinaria di disoccupazione. Ha luogo tale disposizione nel caso in cui le dimissioni siano state indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione, ovvero da una delle cause elencate nell’articolo 2119 del codice civile.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
INPS, GIUSTA CAUSA ANCHE PER I PROF.
Fonte:


