È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, 4° comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, come sostituito dall’art. 1, comma 42, lett. b), l. 28 giugno 2012 n. 92, nella parte in cui prevede che il datore di lavoro, in caso di inottemperanza all’ordine (immediatamente esecutivo) del giudice che lo condanni a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, sia tenuto a corrispondergli, in via sostitutiva, una «indennità risarcitoria», in riferimento all’art. 3 Cost.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 23-04-2018, n. 86 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


