Con l’ordinanza n. 25856 del 31-10-2017 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha espresso il principio di diritto secondo cui "in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato."
La controversia ha avuto come oggetto la richiesta, da prte di una condomina, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio avvenuto scivolando sulle rampe della scala condominiale.


