La circolare n. 7/E del 5 febbraio 2003 conferma una disparità di trattamento, ovvero che la condonabilità, se l’avviso di accertamento al 31 dicembre 2002 non è ancora giunto, riguarda solo le questioni “di valore”, mentre le questioni “di diritto” (che indifferentemente attengano alla determinazione dell’imponibile o alla individuazione dell’aliquota d’imposta) non hanno possibilità di condono, allo stato attuale della normativa, a meno di essere oggetto di liti già in atto o di liti “potenziali”. A differenza nell’ambito delle imposte indirette diverse dall’Iva, in quanto tale logica si spezza: sono condonabili le questioni “di valore” sia che l’accertamento sia stato notificato (entro il 31 dicembre scorso) sia che non vi sia stata alcuna notifica ma il contribuente intenda egualmente ravvedersi; sono condonabili le questioni “di diritto” se vi sia stata entro il 31 dicembre scorso la notifica di un avviso; non sono condonabili le questioni “di diritto” su cui non vi sia stata alcuna ripresa del Fisco e sulle quali il contribuente si sia “pentito” e intenda rimediare.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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INDIRETTE, RESTA LA DISPARITA’ TRA I CASI REGOLARIZZABILI
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