Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per recarsi al lavoro non deve essere valutato in relazione al mero criterio della distanza che separa l’abitazione dal luogo di lavoro, bensì ad un criterio di normalità-razionalità che tenga conto di vari standard comportamentali esistenti nella società civile, in ragione della tendenza all’incentivazione dell’uso della bicicletta.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 13-04-2016, n. 7313 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


