La Corte costituzionale con sentenza 269/2002 ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa non sono determinate dalla libera scelta del lavoratore ma causate da comportamenti altrui che si traducono nell’improseguibilità del rapporto di lavoro.
L’Inps, dopo quasi un anno, con la circolare n. 97 del 4 giugno 2003 recepisce questo principio precisando, quindi, che il riconoscimento del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, scatta quando la cessazione del rapporto di lavoro avviene per giusta causa, e cioè in presenza di una condizione che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
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INDENNITA’ PER DIMISSIONI FORZATE
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