Indeducibili le quote di ammortamento se non annotate nel registro dei cespiti
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24385 del 30 novembre 2016 ha stabilito che se le quote di ammortamento dei cespiti non sono state annotate nell’apposito registro non sono deducibili ai fini del calcolo delle imposte sul reddito in quanto si è in presenza di una violazione sostanziale e non formale, la quale porterebbe solamente l’irrogazione di una sanzione per la tardiva registrazione delle informazioni e non al disconoscimento della deducibilità. La Cassazione ha ricordato che le violazioni degli obblighi contabili che impediscono l’attività di accertamento sono infrazioni di carattere sostanziale.
Fonte: sentenza n. 24385 della Corte di Cassazione del 30 novembre 2016.
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