Un’operazione economica isolata compiuta da una societa’ non puo’ valere da sola a dare consistenza imprenditoriale capace di giustificare l’inerenza all’attivita’ svolta.
"Sono indeducibili i costi sostenuti per la gestione dell’immobile destinato esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori in forza di un regolare contratto di locazione”.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 3746 del 25 febbraio 2015.
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate, a seguito della constatazione che le operazioni attive della societa’, negli undici anni di attivita’, si erano estrinsecate unicamente nella locazione di un immobile e senza personale dipendente, emetteva avvisi di accertamento con i quali disconosceva i costi illegittimamente dedotti, per materie prime, servizi, ristrutturazione, acquisti di oggetti di arte e di antiquariato, relativi al predetto immobile, in quanto non strumentali all’attivita’ sociale, ma destinati esclusivamente al godimento personale degli unici due soci legati dal vincolo di coniugio.
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