Indeducibile l’assegno una tantum al coniuge
L’ordinanza n° 383 della Corte Costituzionale depositata ieri ribadisce che, in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’importo dell’assegno corrisposto in unica soluzione all’ex coniuge non è deducibile dal reddito imponibile ai fini Irpef. Si sono così dichiarati infondati i dubbi di incostituzionalità sollevati dalla Corte di Cassazione – sezione tributaria – sull’articolo 10 del decreto del presidente della Repubblica n. 597 del 1973 – come modificato dall’articolo 5 della legge n. 114 del 1977 – nella parte in cui non prevede la deducibilità dell’assegno.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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