L’avviso di accertamento è legittimo anche se al contribuente non viene esibito il provvedimento che dà il via libera all’attività di controllo finanziario sui conti correnti.
L’accertamento fondato sulle indagini bancarie è legittimo anche se la relativa autorizzazione non è esibita al contribuente, trattandosi di un atto privo di rilevanza esterna, avente natura non provvedimentale, con funzione meramente organizzativa.
È quanto stabilito dalla Ctr di Trento con la sentenza n. 127, depositata il 19 dicembre 2016.


