Nel contesto del modello «collaborativo» che contraddistingue l’attuale normativa antinfortunistica, in cui gli obblighi sono ripartiti fra più soggetti, la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio mortale occorso al lavoratore può essere esclusa o, comunque, diminuita da un comportamento di quest’ultimo che si manifesti eccezionale, abnorme e, comunque, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute dai superiori.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione IV penale; sentenza, 11-05-2016, n. 24139 (data deposito 10-06-2016) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


