Rimangono ancora alcune incertezze circa l’applicazione dell’agevolazione a sostegno del settore automobilistico. Ad esempio nella normativa non si individua alcun documento che assicuri certezza di data di consegna dell’auto da rottamare dal cliente al rivenditore. L’unico modo per regolarizzare l’operazione è quello di indicare la data sulla nota che l’agenzia di pratiche incaricata presenta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per radiare la vecchia auto. Ancora: gli incentivi spettano anche alle imprese, per cui nulla vieta che il bonus si applichi anche a una concessionaria che immatricoli a suo nome una vettura rottamandone un’altra intestata a sé. Questa nuova auto potrebbe poi essere rivenduta a “km zero” a un cliente finale, il quale dovrebbe poi usufruire del residuo di esenzione triennale dal bollo previsto negli incentivi e non goduto dal concessionario. Sulla base delle pronunce del Ministero non è chiaro se al clienti spetti o no il beneficio sul bollo che gli trasferirebbe il concessionario.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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