L’Agenzia Entrate, con una nota diffusa ieri, ha spiegato che si considerano correttamente eseguiti gli adempimenti dei sostituti d’imposta che hanno recuperato le somme erogate come bonus incapienti scomputandole dal versamento di ritenute con le modalità previste dal Dpr 445/97.
La prassi corretta da istituire è, però, quella della compensazione in modello F24, indicando le somme erogate ai lavoratori la cui imposta netta, nel 2006, è risultata pari a zero con codice tributo 1650 per il monitoraggio degli importi.


