È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, 1° e 2° comma, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, nella parte in cui dispone la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e del congedo ordinario dei magistrati per ferie, in riferimento agli art. 3 e 77, 2° comma, Cost.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 05-11-2015, n. 222 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


