La Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, con la sentenza n. 1251/2 del 15-11-2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato via PEC nelle regioni in cui non è stato attivato il Processo Tributario Telematico.
La CTP di Treviso ha infatti dichiarato inammissibile ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata dal contribuente ritenendo che: "in assenza di indirizzi tecnici del Ministero che fissi le regole per l’utilizzo della PEC nel processo tributario, resta valido l’art. 16 paragrafo 4 dpr 68/2005".
Della stessa opinione anche i giudici di appello, che hanno ribadito quanto il sistema di notificazione via pec, comunque alternativo alla modalità ordinaria, è ammesso per ora nelle sole regioni dove è stato avviato il processo tributario telematico.
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