Nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente ne inizi una nuova, soggetta all’obbligo assicurativo, l’Inps, al fine di mantenere l’unicità della situazione contributiva e contabile, mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla “riattivazione” dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.
Questo quanto segnalato nella nota n. 6262 del 14 ottobre 2013, con cui l’istituto comunica anche le modalità previste per le iscrizioni con "riattivazione" del codice ditta.
Il 30 settembre 2013 é stato modificato il servizio di iscrizione online, per cui dalla suddetta data in caso di codice fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema verifica se l’utente sta presentando una denuncia di variazione o di iscrizione. Nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L’inoltro della denuncia comporta la “riattivazione” del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema.
Si ricorda che le denunce di iscrizione sono soggette al termine stabilito dall’art. 12, commi 1 2, del DPR 1124/19652.


