La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/Ce, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea; grande sezione; sentenza, 11-10-2016, n. causa C-601/14 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


