E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27-05-2019 la Legge 21 maggio 2019 n. 43 sul voto di scambio politico-mafioso, approvata in via definitiva lo scorso 14 maggio con 157 sì, 81 no e 2 astenuti.
Il provvedimento, che entrerà in vigore l’11 giugno 2019, sostituisce l’art. 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso con il seguente:
"Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, e’ risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.".


