E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-2016 la Legge 28 aprile n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace".
Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu’ decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalita’ di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita’ all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalita’ di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilita’ disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennita’;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonche’ ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita’;
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.
Il provvedimento entrerà in vigore il 14 maggio 2016.


