Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14-03-2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 con il Regolamento che individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.
I trattamenti di dati personali si intendono effettuati "per le finalità di polizia" quando sono direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
E’ compatibile con le finalità di polizia l’ulteriore trattamento per finalità storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalità statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell’azione di contrasto al crimine, nonché dell’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il trattamento dei dati personali per le finalità storiche e scientifiche, viene precisato nel Decreto, è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.
Il provvedimento entrerà in vigore il 29 marzo 2018.


