Una recente sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte, la n° 4/28/02 depositata il 22 febbraio 2002, ripropone un’interpretazione molto restrittiva dell’articolo 15 del Dlgs n. 546 del 1992, concernente le spese di giudizio. Secondo i giudici torinesi l’ufficio rappresenta l’amministrazione in maniera organica, senza che si crei quel rapporto tra professionista munito di procura e cliente, che, per sua natura, è oneroso e, in secondo luogo, l’Agenzia “non subisce costi fissi di impianti del proprio Ufficio”. La ratio della legge intende scoraggiare, da una parte, i contribuenti dal porre in essere ricorsi a scopo meramente dilatorio, e, dall’altra, gli uffici dal sostenere a oltranza dei provvedimenti carenti di fondamento logico e/o giuridico, contando nella “gratuità” del procedimento davanti al giudice tributario.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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