L’Agenzia delle Entrate, in una nota di recente emanazione, ha provveduto a fornire ulteriori spunti di riflessione in merito all’applicazione del provvedimento sul riordino del servizio nazionale della riscossione. La nota, intervenuta a interpretare la lettera a), comma 2, dell’articolo 9 del dlgs n. 112 del 1999, è tesa a dirimere i dubbi, sollevati da Ascotributi, sulla decorrenza dei termini di otto mesi per la notificazione delle cartelle di pagamento in caso di coobbligati solidali. Si tratta cioè di stabilire se ai fini della decorrenza di questo termine sia necessario che l’atto sia notificato a tutti i coobbligati, oppure basta la notificazione anche a uno solo di questi. La questione è di particolare importanza in quanto la mancata notificazione della cartella entro il termine fa perdere al concessionario il diritto al discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, con conseguente aggravio per sé stesso. La pronuncia in parola sembra ritenere valida la notificazione a uno solo dei coobbligati. Nota dell’Agenzia delle Entrate del 4 Maggio, prot. n. 2001/47279
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
IN CASO DI PIU’ COOBBLIGATI BASTA UNA SOLA NOTIFICAZIONE
Fonte:


