La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la Sentenza n. 48916, depositata il 18-11-2016, ha affermato che sussiste l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta, anche nel caso in cui questi abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, avendo quest’ultimo solo l’obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione.
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