La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta – ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247, così come dell’art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della pronuncia contestata (Cass., Sez. U., 10/07/2017, n. 16993).
Resta, invece, salva l’applicabilità del termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa (Cass., Sez. U., 26/09/2011, n. 19565).
Questo il principio esposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, nella sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.


