La Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, con la Sentenza n. 4961 del 26 gennaio 2016 ha stabilito che, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, emessa ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. così come novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


