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Imprese sociali: in GU il decreto sulle trasformazioni, fusioni, scissioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18-06-2018 è stato pubblicato il Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile.

Relativamente alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie l’art. 2 del Decreto stabilisce che l”organo di amministrazione dell’impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l’intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione di cui agli articoli 4 e 5, necessaria alla valutazione di conformità dell’operazione al decreto.

Il Ministero del Lavoro, sulla base di quanto prodotto dall’impresa sociale, svolge l’istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario.

Al termine dell’istruttoria, il Ministero rilascia l’autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l’autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

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