Facendo seguito alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 24 del 26/07/2016, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività e in concordato con continuità aziendale, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Nello specifico il Ministero chiarisce che è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale nelle seguenti condizioni:
- il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività,
- nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
- e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore
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