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Imprese e cooperative sociali – Deposito bilanci e adeguamento degli statuti

Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, risponde, in particolare, a quesiti e problematiche sorti a seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 112/2017, che ha dettato una revisione della disciplina in materia di impresa sociale, soprattutto in relazione alle modalità di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge pone a carico delle imprese e cooperative sociali, quali: il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e l’adeguamento degli statuti.

La circolare, nel dettaglio, affronta le seguenti quattro problematiche:

1) l’interpretazione dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 marzo 2018, dove vengono indicati gli atti e documenti da depositare per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. La problematica riguarda, in particolare, il fatto se il bilancio di esercizio e il bilancio sociale debbano o meno essere presentati anche in fase di costituzione.

Il Ministero ricorda che a tale quesito ha già risposto con la Nota del 4 settembre 2017, Prot. 0356521, nella quale ribadiva il principio generale che gli atti che si manifestano nella vita della società vanno iscritti o depositati entro 30 giorni dal loro verificarsi.

2) La determinazione del momento da cui decorre l’obbligo, per le cooperative sociali iscritte nella sezione speciale imprese sociali del Registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale presso il Registro medesimo;

Per le cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla L. n. 381 del 1991, oggetto delle procedure di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, è prevista:

  1. la sottrazione all’obbligo di deposito del bilancio sociale , fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che dovrà stabilire le linee -guida secondo cui redigere il bilancio sociale;
  2. la possibilità, fino alla data indicata nel punto precedente, di procedere comunque facoltativamente al deposito del bilancio sociale , predisposto in conformità alle precedenti linee guida;
  3. la sottoposizione all’obbligo di deposito del bilancio sociale, per le cooperative sociali “iscritte d’ufficio” , nel caso in cui già fossero assoggettate a tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali in proposito.

3) La modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. n. 112/2017 (2° luglio 2017). La problematica riguarda, in particolare, il fatto se debba o meno essere, in questo caso, richiesto l’intervento del notaio.

Secondo il Ministero non è sostenibile che le modifiche statutarie in parola possano essere approvate, in un’ottica di semplificazione, senza l’intervento del notaio.

Posizione questa che sarebbe in contrasto sia con l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che prevede l’intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quella delle successive modifiche, sia, più in generale, con i principi, in materia, del diritto unionale, quali desumibili dall’art. 10 della direttiva 1132/2017 del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

4) L’eventuale assoggettamento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di cui all’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

Secondo il Ministero, considerato che le cooperative sociali e i relativi consorzi sono iscritti di diritto nella sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, si deve ritenere che nessun obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione.

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova circolare e del suo allegato clicca qui.

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