Con la Risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il codice e’ il seguente:
- “6857” denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia precisa che il codice tributo “6857” sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.


