Le imprese agricole non sono ancora in grado di sapere se possono accedere al concordato per Iva e Irap versando le somme forfetarie stabilite dall’articolo 6 del Dm 28 febbraio 2003: questo tipo di sanatoria scade, in effetti, il 20 giugno prossimo, ma i contribuenti devono poter valutare le varie combinazioni possibili entro la scadenza del 16 maggio.
L’articolo 7, comma 2, della legge 289/02 riserva agli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario di cui all’articolo 29 del Tuir e reddito di allevamento ai sensi del successivo articolo 78, la possibilità di rendere definitive le dichiarazioni ai fini Iva e Irap. Secondo il dato letterale della norma questo tipo di condono risulterebbe limitato soltanto alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, che non possiedano altri redditi al di fuori di quello agrario; sarebbe però come dire che la definizione è consentita soltanto agli affittuari di terreni, in quanto i proprietari verrebbero esclusi avendo dichiarato anche il reddito dominicale e senza contare inoltre che sarebbe compromettente il possesso di altri redditi (pensione, agriturismo, eccetera).
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IMPRESE AGRICOLE, DUBBI SUL CONCORDATO
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