È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità, nei riguardi del figlio, della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, in quanto espressione del diritto della persona, costituzionalmente rilevante, alla propria identità, e quindi al conseguimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 29-11-2016, n. 24292 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


