Secondo il Consiglio di Stato (quinta sezione, n° 3601 del 1° Luglio), interpretando l’articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, il divieto di partecipare a gare di appalto vale per tutte le imprese che sono in qualsiasi modo controllate o collegate ad altre che partecipano alla stessa procedura concorsuale. Il Collegio ha quindi voluto impedire che a partecipare al bando fosse in realtà un unico centro decisionale, dando rilevanza al dato sostanziale di fatto piuttosto che a quello meramente formale. Tale interpretazione viene ritenuta dal Consiglio di stato pienamente coerente con le indicazioni complessive contenute nella legge Merloni che “mirano a rimuovere il rischio di procedure inquinate da accordi che possono influenzare le offerte, con pregiudizio dell’interesse pubblico al migliore risultato ottenibile, se garantito da una concorrenza piena e, quindi, da una vera parità di condizione tra i vari offerenti…”.
(Fonte: ItaliaOggi)
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