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Imprenditori agricoli – Ammessa la vendita anche di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli

Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

Nello specifico, il comma 700 aggiunge il nuovo comma 1-bis all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

L’articolo 4 di tale decreto prevede, al comma 1, che gli imprenditori agricoli, singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende sia superiore nell’anno solare precedente a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.

La nuova disposizione introdotta con il comma 1-bis prevede che l’imprenditore agricolo, fermo quanto previsto al comma 1, possa vendere direttamente al dettaglio su tutto il territorio della Repubblica “prodotti agricoli e alimentari appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

La stessa disposizione prevede che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Dunque, i prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l’attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri.

Il comma 701 dispone che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Rimanendo nel settore agricolo, il comma 705 equipara il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto, a specifiche condizioni, a quello dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente.

Nel dettaglio, il comma 705 dispone che “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.

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