La regolarizzazione degli omessi o ritardati versamenti d’imposta, secondo le disposizioni dell’art. 9-bis, si perfeziona solo con l’integrale pagamento degli importi dovuti; in caso di rateizzazione, quindi, la definizione si conseguirà soltanto con il saldo dell’ultima rata. Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo, la regolarizzazione è possibile purché la rata non sia scaduta prima del 16 aprile 2003, per cui sono escluse le cartelle notificate prima del 15 febbraio scorso.
Queste le precisazioni supplementari, in materia di definizione ex art. 9-bis, rese dall’agenzia con la circolare n. 22/2003.
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IMPOSTE, RITARDI E OMESSI VERSAMENTI RECUPERABILI PAGANDO TUTTO IL DOVUTO
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