Imposte ipotecarie, la Cassazione esclude l’esenzione per le ipoteche dell’agente della riscossione

L’iscrizione di ipoteca a favore dell’agente della riscossione non rientra tra le formalità esenti previste per gli atti compiuti nell’interesse dello Stato.

Con l’ordinanza n. 2690 del 7 febbraio 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema delle imposte e tasse ipotecarie, affermando un principio di particolare rilievo per professionisti e operatori del settore tributario.

Secondo i giudici di legittimità, l’iscrizione di ipoteca costituita in favore dell’agente della riscossione, anche quando collegata a una transazione fiscale, non può beneficiare dell’esenzione prevista dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, relativa alle formalità eseguite nell’interesse dello Stato.
La Suprema Corte precisa che tale esenzione deve essere interpretata in senso restrittivo e riferita esclusivamente allo “Stato-persona”, ossia all’ente statale in senso stretto, e non può essere estesa a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento o riscossione dei tributi. Né, aggiungono i giudici, è sufficiente richiamare il generico interesse pubblico alla riscossione delle imposte per giustificare l’applicazione del beneficio fiscale.

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