La risoluzione delle Entrate n. 315/E del 1º ottobre scorso torna sul tema del contributo unificato da assolvere sugli atti giudiziari. L’Agenzia precisa che i ricorsi per Cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie sono assoggettati al versamento del contributo unificato, dato che si applica la disciplina prevista per il processo civile (articolo 261 DPR 115/2002). L’imposta di bollo, nella nuova impostazione, assume natura assolutamente residuale per tutti i procedimenti per i quali è dovuto il contributo unificato. Di conseguenza non deve essere assoggettato ad imposta di bollo il rilascio delle copie autentiche delle sentenze della commissione regionale ma neppure per l’istanza di trasmissione del fascicolo alla Cassazione, che il ricorrente deve presentare, unitamente al ricorso, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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IMPOSTE DI BOLLO LIMITATE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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