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Imposta sulle transazioni finanziarie: istituiti i codici tributo per il versamento e attivazione codice identificativo

Con l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, e’ stata introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie e, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 luglio 2013, sono state definite le modalità di versamento dell’imposta.

In data 4 ottobre 2013 l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36/E, ha istituito i codici tributo per effettuare il versamento di cui sopra, tramite modello F24.

I codici sono i seguenti:

  • 4058 – “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”
  • 4059 – “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”
  • 4060 – “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento, codici tributo sono invece i seguenti:

  • 4061 – “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – SANZIONE”
  • 4062 – “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – INTERESSI”
  • 4063 – “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012– SANZIONE”
  • 4064 – “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI”
  • 4065 – “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE”
  • 4066 – “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI”

E’ stato inoltre istituito il codice identificativo per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione. Il codice tributo istituito e’ il seguente:
72 – “rappresentante fiscale”

Qui il testo della Risoluzione.

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