La cessione del contratto è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota propria del contratto ceduto applicata alla base imponibile, costituita dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire.
A questa regola di carattere generale è stata introdotta una deroga con Legge del 27 dicembre 1997, n. 449, per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale: per queste cessioni l’imposta di registro è dovuta nella sola misura fissa di euro 51,65 (lire 100.000).
Per evitare dubbi e uniformare il comportamento dei propri uffici, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 36/E, nella quale ha preso in considerazione le possibili fattispecie di contratti di locazione e affitto di beni immobili ed ha precisato l’imposta di registro dovuta per le relative cessioni.
Già precedentemente, con la circolare n.12/E del 16 gennaio 1998, l’amministrazione finanziaria aveva specificato che alle cessioni senza corrispettivo aventi a oggetto un contratto pluriennale di locazione di immobile urbano, per il quale l’imposta di registro era stata assolta per l’intero periodo, si applica l’imposta di registro nella misura fissa (euro 51,65). La circolare chiarisce che, indipendentemente dalle modalità di versamento del tributo dovuto per il contratto di locazione, l’imposta dovuta per la cessione è sempre di euro 51,65.
E’ stato così precisato che il significato da attribuire all’espressione “…cessione senza corrispettivo degli stessi contratti…” – usata dal legislatore nell’ultima parte della nota I dell’articolo 5 della Tariffa parte I del testo unico dell’imposta di registro – è da riferire ai contratti individuati nella prima parte della nota stessa, ossia ai contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, indipendentemente dalla modalità di pagamento del tributo scelta dal contribuente.
Nella circolare sono stati forniti chiarimenti anche in relazione ad altre ipotesi di cessione di contratti di locazione e di affitto.
La cessione con corrispettivo dei contratti di locazione di immobili diversi da quelli urbani di durata pluriennale, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento, applicata alla base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; invece, per la cessione senza corrispettivo, la misura dell’imposta è pari al 2 per cento applicato sulla base imponibile costituita, in questo caso, dal solo valore delle prestazioni residue.
Infine, alla cessione con corrispettivo dei contratti di affitto di fondi rustici, si applica l’imposta proporzionale nella misura dello 0,50 per cento calcolata sulla base imponibile costituita dal valore pattuito per la cessione e per le prestazioni ancora da eseguire; qualora, invece, non sia previsto alcun corrispettivo per la cessione dei suddetti contratti di affitto, l’aliquota dello 0,50 per cento è applicata sulla base imponibile costituita soltanto dal valore delle prestazioni ancora da eseguire.


