Per l’imposta di registro su trasferimenti di immobili sprovvisti di rendita catastale, occorre considerare che gli atti di attribuzione della stessa assumono natura costitutiva e non meramente dichiarativa.
In questo senso la rendita non retroagisce rispetto all’anno in cui viene attribuita.
La questione nasce dalla donazione di un immobile privo di rendita e con riferimento al quale l’ufficio aveva inizialmente attribuito un certo valore per poi successivamente riconoscere un proprio errore di calcolo diminuendo le sue pretese.
La Corte ha così precisato, in tema di registro, un principio già enunciato sull’Ici: la rendita comunicata contestualmente alla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta può essere impugnata dal contribuente e modificata o annullata con effetti a partire dalla data dell’atto di liquidazione, che continua a rappresentare il momento impositivo.
E questo anche se è lo stesso ufficio a riconoscere, in autotutela o in sede di conciliazione, la fondatezza delle richieste del contribuente.


