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IMPOSTA DI BOLLO E CO.CO.CO.

La risoluzione n. 36/E del 5.2.2002 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

1. i CONTRATTI di collaborazione coordinata e continuativa sono ESENTI da imposta di bollo (ai sensi dell’art. 25, Tabella – Allegato B, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642).

Il citato articolo 25 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto per i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi.

2. le QUIETANZE, ossia le dichiarazioni a pie’ del cedolino periodico o rilasciate in un documento a parte, con il quale il collaboratore dichiara di aver percepito le somme indicate, sono SOGGETTE ad imposta di bollo pari a EURO 1,29 (ai sensi dell’art. 13, Tariffa – Allegato A, D.P.R. 642/1972).

La norma citata dalla risoluzione non e’ specificamente riferita ai collaboratori, ma – genericamente – a “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Per i lavoratori subordinati, l’art. 26 Tabella – Allegato B, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ha previsto l’ESENZIONE per le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita’ e competenze di qualunque specie.

La NON estensione ai collaboratori dell’esenzione per le quietanze risiede, a parere dell’Agenzia delle Entrate, nel fatto che il contratto di collaborazione non prevede vincolo di subordinazione e pertanto – stante il letterale tenore della norma – non puo’ essere invocata a favore del collaboratore l’estensione delle tutele derivanti dall’art. 47, co.1, lett. c-bis) del D.P.R. 917/86 che ha assimilato il reddito del collaboratore a quello di lavoro dipendente.

E’ una lacuna normativa da colmare.

Per ridurre l’onere per l’imposta di bollo si puo’ agire come segue:
1. emettere regolarmente ad ogni fine periodo il cedolino, con le competenze a favore del collaboratore (esente da bollo);
2. pagare il collaboratore con mezzi che lascino traccia inequivocabile dell’avvenuto pagamento (bonifico, assegno bancario);
3. far sottoscrivere dal collaboratore, per quietanza, unicamente la distinta riepilogativa dei compensi corrisposti nel corso dell’intero periodo d’imposta.

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